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Divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattine, di detenzione o abbandono di tali tipi di recipienti e di detenzione e vendita di sostanze superalcooliche

Divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattine, di detenzione o abbandono di tali tipi di recipienti e di detenzione e vendita di sostanze superalcooliche

All’interno dell’area ove si terrà il concerto “Cortona Comics 2025” in programma per il giorno 31/05/2025

Data:

29 maggio 2025

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IL SINDACO

 

PREMESSO    che nel giorno 31/05/2025 a Cortona, presso lo Stadio Comunale “Santi Tiezzi”, si svolgerà il concerto del cantante Ghali nell’ambito della manifestazione denominata “Cortona Comics 2025”;

TENUTO CONTO    che il concerto di cui in parola si configura come un evento di portata nazionale per il quale è previsto un afflusso costante e senza soluzione di continuità di un pubblico eterogeneo;

CONSIDERATO    che, in occasione della suddetta manifestazione, è previsto un notevole afflusso di pubblico con affollamento all’interno della suddetta area;

ATTESO    che la concentrazione di persone in spazi limitati determina l’insorgenza di problematiche meritevoli della massima attenzione sotto il profilo della pubblica incolumità, della sicurezza, del degrado del territorio e della vivibilità urbana;

CONSIDERATO    quanto emerso in seno al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in data 22/05/2024 e al Tavolo Tecnico Operativo del 28/05/2025;

PRESO ATTO    che l'utilizzo di contenitori di vetro o lattine e che la detenzione e la somministrazione di bevande superalcoliche rappresenta possibile fonte di pericolo per l’incolumità degli intervenuti;

VALUTATO    come necessario procedere altresì a vietare l’ingresso all’interno dell’area del concerto di cui in parola, di contenitori di bibite chiusi in maniera ermetica;

RITENUTO    al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, sussistendo le condizioni di cui all’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 legittimanti ad intervenire con provvedimento contingibile e urgente onde prevenire ed evitare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, all’interno dell’area dello Stadio Comunale “Santi Tiezzi” in occasione del sopracitato evento di:

vietare la vendita per asporto di bevande in contenitori in vetro o lattine,

detenere o abbandonare tali tipi di contenitori,

vietare l’ingresso di contenitori di bevande chiusi ermeticamente,

vietare la somministrazione e la detenzione di bevande superalcoliche;

VALUTATO    quindi di dover prescrivere in un’ordinanza contingibile e urgente, stante i motivi sopra richiamati, quanto riportato nel capoverso precedente;

RICHIAMATI    per quanto di riferimento:

l’art.50 del D.Lgs. 267/2000;

la L.689/81 e s.m.i.;

la circolare del Capo della Polizia n. 555/0P/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 nella quale, tra le imprescindibili condizioni di sicurezza da accertare nel processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, viene indicata la "valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

 

ORDINA

 

per i motivi richiamati in premessa, dalle ore 13:00 del 31/05/2025 e fino alle ore 02:00 del giorno successivo, all’interno dell’area ove avrà luogo il concerto del cantante Ghali, di:

vietare la vendita per asporto di bevande in contenitori in vetro o lattine,

vietare la detenzione o l’abbandono di tali tipi di contenitori,

vietare l’ingresso di contenitori di bevande chiusi ermeticamente,

vietare la somministrazione e la detenzione di bevande superalcoliche;

obbligare che le bevande vendute, distribuite o comunque introdotte all’interno dell’area siano contenute in recipienti non chiusi ermeticamente, con il divieto assoluto di consegnare all’avventore qualunque sistema di chiusura degli stessi contenitori.

DISPONE

altresì che all’ingresso dell’area, gli addetti di sicurezza presenti provvedano a verificare quanto sopra ordinato.

I contravventori saranno puniti a norma di Legge.

Le Forze di Polizia a ordinamento statale e locale sono incaricate dell’esecuzione della presente Ordinanza.

Avverso alla presente Ordinanza è ammesso:

ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Cortona;

ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art. 8 D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Cortona.

 

Cortona, 28/05/2025

 

 

Il Sindaco di Cortona

Luciano Meoni

A cura di

Ufficio Stampa

Garantisce e promuove l'informazione e la comunicazione istituzionale del Comune.

Allegati

20250229-ordinanza-8.25-sindaco-vetro-e-superalcol.pdf

Ultimo aggiornamento: 29/05/2025 13:39:22

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