DOCUMENTI
NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L’ELEZIONE
DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE nei Comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti
Elenco dei documenti
- Dichiarazione di presentazione
di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di
candidati alla carica di consigliere comunale
- Presentazione della lista dei candidati alle
elezioni comunali
- Dichiarazione autenticata di accettazione della
candidatura alla carica di Sindaco e di collegamento con
la lista o le liste di candidati presentate
- Dichiarazione autenticata di accettazione della
candidatura alla carica di Consigliere Comunale
- Dichiarazione autenticata dei delegati della lista
per il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco
- Certificati attestanti che i presentatori della
lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune
- Certificati attestanti che i candidati sono iscritti
nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica
- Modello di contrassegno di lista
- Dichiarazione attestante che le liste e le candidature
sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo
politico (solo per i partiti o gruppi politici che abbiano
avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola
delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito
in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere
nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi
elettorali)
- Programma amministrativo
- Bilancio preventivo di spesa
Modalità per la presentazione
della candidatura alla carica di sindaco e di una lista
di candidati alla carica di consigliere comunale
- La presentazione della candidatura alla carica di Sindaco
deve essere fatta unitamente alla presentazione di una lista
di candidati alla carica di consigliere comunale
- Ogni lista di candidati alla carica di consigliere comunale
deve presentare il nome e cognome del candidato alla
carica di Sindaco ed il programma amministrativo
- I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati
con un numero d’ordine progressivo.
- Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di sindaco
sia a quella di consigliere comunale, compresi nella lista
deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la
data di nascita.
- Per i candidati alla carica di consigliere comunale che
siano cittadini dell’Unione Europea, deve essere specificato
anche lo Stato di cui siano cittadini.
- Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare
all’atto della presentazione della candidatura, il
collegamento con una o più liste presentate per l’elezione
del consiglio comunale e deve dichiarare di non aver accettato
candidatura in altro Comune e di non trovarsi in alcuna
delle condizioni previste dall’art.58 del Decreto
Legislativo 267/2000 (Modello n.3).
- La dichiarazione di collegamento con una o più
liste presentate per l’elezione del consiglio comunale
ha validità solo se convergente con analoga dichiarazione
presentata dai delegati delle liste interessate (Modello
n.5)
- Ogni lista deve contenere un numero di candidati non superiore
al numero dei consiglieri da eleggere ( 46 ) e non
inferiore ai due terzi ( 31 ).
Dichiarazione di presentazione della
lista dei candidati
- La lista dei candidati va presentata con dichiarazione
scritta su appositi moduli, riportanti il contrassegno di
lista, con l’indicazione del cognome e nome, luogo
e data di nascita dei candidati (vedi modelli 1 e 2). La
dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta
da non meno di 350 e da non più di 700 elettori,
iscritti nelle liste elettorali del Comune di Firenze.
- Le sottoscrizioni, autenticate ai sensi di legge, sono
nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine
finale fissato per la presentazione delle candidature. Dei
sottoscrittori vanno indicati cognome, nome (per le donne
coniugate o vedove aggiungere anche il cognome del marito),luogo,
data di nascita ed iscrizione nelle liste elettorali del
Comune.
- Nessun elettore può sottoscrivere più di
una dichiarazione di presentazione di lista, sotto pena
di gravi sanzioni.
- I candidati non possono figurare tra i presentatori della
lista e, pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono
ritenersi come non apposte.
- La firma dei sottoscrittori deve essere autenticata da
uno dei seguenti pubblici ufficiali: notaio, giudice di
pace, cancelliere, presidente della provincia, sindaco, assessore
comunale e provinciale, presidente e vice presidente del
consiglio circoscrizionale, segretario comunale e provinciale,
funzionario incaricato dal sindaco e dal presidente della
provincia, consigliere comunale e provinciale che abbiano
comunicato la loro disponibilità rispettivamente
al Sindaco e al Presidente della Provincia.
- L’autenticazione deve essere redatta con le modalità
di cui all’art.21, comma 2, del DPR 28 dicembre 2000,
n.455
- I Pubblici ufficiali, ai quali è attribuita la
competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei
sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le
sottoscrizioni stesse esclusivamente nel territorio di competenza
dell’ufficio di cui sono titolari.
- La dichiarazione di presentazione di lista deve contenere
anche l’indicazione di due delegati, incaricati di
assistere al sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti
di lista presso ogni seggio elettorale e presso l’Ufficio
Centrale, nonché di dichiarare il collegamento con
il candidato alla carica di sindaco.
- In caso di contemporaneità di elezioni provinciali,
comunali e circoscrizionali è consentito che le stesse
persone siano designate quali delegati della lista per le
elezioni del Consiglio comunale, del Consiglio circoscrizionale
e del gruppo dei candidati per l’elezione del Consiglio
provinciale.
Dichiarazione di accettazione della
candidatura alla carica di sindaco e della candidatura alla
carica di consigliere comunale.
- Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione
di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato,
sia alla carica di sindaco, sia alla carica di consigliere
comunale. La stessa deve contenere esplicita dichiarazione
che il candidato non si trovi in alcuna delle condizioni
previste dall’art.58 delD.Lgs. n.267/2000 (condanne
e provvedimenti penali ostativi alla candidatura).
- Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare
anche il collegamento con la lista o le liste presentate
per l’elezione del Consiglio comunale. La dichiarazione
deve essere firmata dal candidato ed autenticata.
- Nessuno candidato alla carica di consigliere comunale
può accettare la candidatura in più di una
lista nello stesso Comune né in più di due
Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno,
e chi è stato eletto in un Comune non può
presentarsi candidato in altri Comuni.
- E’ invece da ammettere che la candidatura
per l’elezione a consigliere comunale possa essere
presentata contemporaneamente a quella di consigliere circoscrizionale
dello stesso Comune.
- La carica di consigliere comunale è incompatibile
con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.
Pertanto in caso di contemporanea elezione il candidato
dovrà optare per una delle due.
Certificati attestanti l’iscrizione
nelle liste elettorali dei presentatori delle liste dei
candidati
- I sottoscrittori delle liste dei candidati devono
essere elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune
di Firenze.
- Ad ogni lista di candidati devono essere allegati
i certificati attestanti l’iscrizione nelle liste
elettorali dei sottoscrittori.
Certificati attestanti che i candidati
sono elettori
- All’atto di presentazione delle candidature
devono essere presentati i certificati attestanti che i
candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi
Comune della Repubblica.
- I cittadini dell’Unione europea che non sono
ancora iscritti nella lista aggiunta, devono dichiarare
di avere presentato domanda di iscrizione entro il termine
stabilito dall’art.3, comma 1 del D.L.197/96 (non
oltre il quinto giorno successivo all’affissione del
manifesto di convocazione dei comizi elettorali)
Dichiarazione per conto di partito
o gruppo politico già presente in Parlamento
- Nel caso che le candidature e le liste dei candidati
siano contraddistinte con la denominazione ed il simbolo
di un partito o gruppo politico già presente anche in
una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che
sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola
delle due Camere nella legislatura in corso alla data di
indizione dei comizi elettorali, va presentata, oltre alla
restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta
dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico,
o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di
essi, che tali risultino da attestazione dei rispettivi
presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti
all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato
da notaio, attestante che le liste o le candidature sono
presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico
stesso. Contrassegno per i candidati alla carica di sindaco
e per i candidati alla carica di consigliere comunale
- Il candidato alla carica di sindaco dovrà
essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle
liste collegate.
- Affinché il contrassegno non sia ricusato
dalla Commissione Elettorale Circondariale, si deve evitare
che esso sia identico o possa facilmente confondersi con
quello di altra lista già presentata o con quello
notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici
già presenti in Parlamento.
- E’ vietato l’uso di contrassegni che
riproducono immagini o soggetti di natura religiosa.
- Il modello del contrassegno dovrà essere
presentato in triplice esemplare e potrà essere anche
figurato, e sarà riprodotto sulle schede di votazione
con i colori del contrassegno depositato.
- Per evitare inconvenienti e difficoltà nella
riproduzione dei contrassegni sui manifesti e sulle schede
di votazione, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori
delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta
lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure
diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio
del diametro di cm.10 (per la riproduzione sul manifesto
delle liste dei candidati) e l’altro da un cerchio
del diametro di cm.2 (per la riproduzione sulla scheda di
votazione): in tal modo, si avrà l’immediata
cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione
il contrassegno prescelto.
Programma amministrativo
- Ciascuna lista unitamente alla presentazione dei
candidati alla carica di consigliere e del candidato alla
carica di sindaco dovrà presentare il programma amministrativo
che va reso pubblico mediante affissione all’albo
pretorio.
Bilancio preventivo di spesa
- Nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti,
il deposito delle liste e delle candidature deve comunque
essere accompagnato dalla presentazione di distinti bilanci
preventivi di spesa cui le liste ed i candidati intendono
vincolarsi.
- Allo stesso modo, entro 30 giorni dal termine della
campagna elettorale, ciascun candidato e ciascuna lista
deve presentare presso la Segreteria Generale il rendiconto
delle spese elettorali sostenute.
- Tali documenti devono essere resi pubblici mediante
affissione all’albo pretorio del Comune.
Esenzione dalle imposte di bollo
- Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo
della dichiarazione di presentazione delle candidature sono
esenti da bollo.
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
- La presentazione delle candidature
deve essere fatta alla Segreteria del Comune.
- La presentazione materiale delle liste dei candidati può
essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi
politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei
sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.
- La presentazione delle candidature con i relativi allegati
deve essere effettuata, durante il normale orario d’ufficio,
dalle ore 8,00 del 30° giorno alle ore 12,00 del 29°
giorno antecedenti la data della votazione.
- La Segreteria degli Uffici comunali resta aperta, nel
primo giorno, dalle ore 8 alle ore 20.
- Il Segretario Comunale per ogni lista depositata rilascia
una ricevuta dettagliata, la quale deve indicare, oltre
al giorno e all’ora precisa di presentazione, l’elenco
particolareggiato di tutti gli atti presentati.
- La Commissione Elettorale Circondariale al termine delle
proprie operazioni procede all’assegnazione di un
numero progressivo a ciascuna lista ammessa mediante sorteggio.
I contrassegni delle liste verranno quindi riportati sul
manifesto dei candidati e sulle schede di votazione secondo
l’ordine risultato dal sorteggio stesso, indipendentemente
da quello di presentazione o di ammissione.
DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA
1. Carattere facoltativo delle designazioni
- La designazione dei rappresentanti di lista non è
obbligatoria, ma facoltativa in quanto è fatta nell’interesse
della lista rappresentata.
- La designazione viene effettuata dai delegati indicati
nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati.
2. Modalità di presentazione
- La designazione dei rappresentanti di lista va fatta con
dichiarazione scritta, su carta libera, e la firma dei delegati
deve essere autenticata.
- Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista
presso le sezioni elettorali devono essere successivamente
consegnate dal Segretario comunale ai rispettivi Presidenti
di seggio, è preferibile che vengano redatte in tanti
atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati
ritengono di designare i rappresentanti.
- Le designazioni, per ciascuna sezione, devono essere fatte
per due rappresentanti, uno effettivo e l’altro supplente.
- Non è previsto che le designazioni di cui trattasi
siano fatte da terzi, autorizzati dai delegati.
3. Organi cui va diretta la designazione dei
rappresentanti di lista - Termini
La designazione dei rappresentanti di lista è fatta
in uffici diversi a seconda degli Uffici Elettorali presso
cui i rappresentanti stessi debbono svolgere il loro compito:
a) Rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali
di sezione
1° - Al Segretario del Comune, entro il giovedì
precedente la votazione.
2° - Direttamente al Presidente del seggio, il
sabato, purché prima dell’inizio della
votazione.
b) Rappresentanti di lista presso gli Uffici centrali.
La designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici
Centrali va presentata alla segreteria del predetto Ufficio.
Poiché la legge non stabilisce nessun termine per
la presentazione di tali designazioni è da ritenersi
che, in analogia a quanto stabilito per gli Uffici elettorali
di sezione, i delegati delle liste possono provvedervi sino
al momento dell’inizio delle operazioni di competenza
dell’Ufficio centrale.
4. Requisiti dei rappresentanti di lista.
- Devono essere elettori del Comune.
- Un delegato può designare se stesso quale rappresentante.
- Nel caso di contemporaneità di elezioni provinciali,
comunali e circoscrizionali, è consentito che lo
stesso elettore sia designato rappresentante di lista per
le suddette elezioni.
- Per le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali,
i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente
della provincia, del comune o della circoscrizione.
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