| Divorzio
- effetti sullo stato civile.
In seguito alla separazione personale dei coniugi (giudiziale
o consensuale) il Tribunale provvede ad emettere la sentenza
di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tale sentenza va annotata a margine dell'atto di matrimonio.
L'Ufficio di Stato Civile ove e' avvenuto il matrimonio
o dove e' stato trascritto,qualora il matrimonio sia stato
celebrato in forma religiosa,ovvero avvenuto all'estero,
annota la sentenza a margine dell'atto di matrimonio e ne
dà comunicazione all' Ufficio Anagrafe del Comune
di residenza per il cambiamento di stato civile da coniugato
a libero di stato, ed al Comune di nascita per l'annotazione.
La sentenza di divorzio emessa in uno Stato
estero può essere riconosciuta automaticamente in
Italia a condizione che vi siano i requisiti previsti dall’art.
64 legge n.218/95.
La sentenza di nullità ecclesiastica
viene delibata dalla Corte di Appello che poi la trasmette
all'Ufficio di Stato Civile seguendo lo stesso iter di cui
sopra.
La trasmissione degli atti dal Tribunale
all'Ufficio di Stato civile avviene senza l'intervento del
cittadino.
Costo del Servizio:
Esente da qualsiasi imposta.
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