CITTADINANZE
Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione,il riacquisto
e la rinuncia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento
previste dalla legge sono rese all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune dove il dichiarante risiede o intende
stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza
all'estero, davanti all'Autorità Diplomatica o Consolare
del luogo di residenza. Le dichiarazioni suddette vengono
iscritte o trascritte nei registri di cittadinanza e di
esse viene effettuata annotazione a margine dell'atto di
nascita.
Il cittadino che possiede,acquista o riacquista una cittadinanza
straniera, conserva quella italiana, ma può ad essa
rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.
Lo straniero,nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente
senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore
età, diviene cittadino italiano se dichiara, entro
un anno, di voler acquistare la cittadinanza,davanti all'Ufficiale
di Stato Civile del Comune di residenza.
Per informazioni: www.prefettura.arezzo.it
Normative :
Legge 5 febbraio 1992 n. 91 - Nuove norme sulla cittadinanza
D.P.R. 12 ottobre 1993 n. 572 - Regolamento di esecuzione
della legge sulla cittadinanza. |