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Celebrazione Matrimonio per cittadini italiani e stranieri

Ufficio

STATO CIVILE

Responsabile

OSVALDO FIERLI

Indirizzo

Piazza Signorelli, 14

Referente

Osvaldo Fierli     Lucia Vincioni  Stefania Fragai

Telefono

0575637259 

E-mail

o.fierli@comune.cortona.ar.it 
l.vincioni@comune.cortona.ar.it
s.fragai@comune.cortona.ar.it

Fax

0575606928

Orario apertura

Dal Lunedi’ al Sabato  8.00 – 13.00

Erogazione del servizio:

Informazioni per :

- Cittadini italiani di cui almeno uno residente a Cortona interessati a contrarre matrimonio civile, religioso concordatario (cattolico) o di altri culti acattolici ammessi dallo Stato Italiano;
- Stranieri residenti o domiciliati o non residenti ma che contraggono il matrimonio con un cittadino italiano residente

I nubendi devono trovarsi nella libertà di stato per poter contrarre matrimonio, (articolo 86 del codice civile) occorre quindi :
- Fissare un appuntamento con il responsabile del procedimento per la richiesta di pubblicazione di matrimonio alla quale devono intervenire entrambi gli sposi ( o persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata) ;
- Chi ha già in corso o ha necessità di cambiare residenza da un Comune ad un altro, deve avvertire immediatamente l’Ufficio di Stato Civile;
- Chi intende risposarsi (già vedovo o divorziato o matrimonio annullato ) deve accertarsi che gli atti allo Stato Civile e all’Anagrafe rispettivamente, del Comune di nascita e di residenza siano aggiornati;
- Il cittadino italiano nato all’estero deve accertarsi che il proprio atto di nascita sia già trascritto in Italia;
- La documentazione viene acquisita d'ufficio
I cittadini stranieri inoltre, devono attenersi a quanto più avanti riportato

Il giorno dell’appuntamento:
- Devono presentarsi muniti di un documento valido d’identità ( preferibilmente la carta d’identità) e codice fiscale e 1 Marca da bollo da € 11,00 se gli sposi sono entrambi residenti in Cortona o 2 Marche da bollo da € 11,00 se uno degli sposi è residente fuori Cortona.
- Per il matrimonio cattolico produrre la richiesta del Parroco;
- Per i culti ammessi, produrre la richiesta del Ministro di Culto con l’attestazione della nomina da parte del Ministero degli Interni Italiano escluso alcuni culti per cui e’ necessario chiedere informazioni più dettagliate;
- Il minorenne, che ha compiuto 16 anni e non ancora 18, necessita del provvedimento di ammissione al matrimonio del Tribunale dei Minorenni con certificazione della Corte d'Appello
- La donna in stato libero da meno di 300 giorni ( vedova o matrimonio annullato) necessita dell’autorizzazione del Tribunale;
- La donna divorziata da meno di 300 giorni deve contattare immediatamente l’ Ufficio dello Stato Civile al fine di stabilire se necessita dell’autorizzazione del Tribunale di cui sopra;
- Per i richiedenti che siano parenti, affini tra loro (zio/a – nipote, cognato/a, ecc.) , (art. 87 C.C.), occorre il decreto del Tribunale di autorizzazione al matrimonio.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Termini della Pubblicazione ( 8 giorni + 3 ).

Decorso il termine della Pubblicazione, per i matrimoni da celebrare in forma religiosa, l’Ufficio rilascerà :
- certificato di eseguite pubblicazioni per il Parroco;
- autorizzazione per il Ministro di Culto.

Per effettuare la celebrazione del matrimonio con rito civile, vedi come sposarsi a Cortona

Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio con rito civile in un altro Comune devono presentare apposita domanda al Sindaco (in bollo) con motivata richiesta. La delega verrà rilasciata al Sindaco del Comune prescelto per la celebrazione, a pubblicazione avvenuta.

Il matrimonio dovrà essere celebrato entro 180 giorni dall’ottavo giorno di pubblicazione.

SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE
La scelta del regime patrimoniale di SEPARAZIONE DEI BENI (art. 162 C.C. o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali, art.30 legge 228/95) può essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio previo opportuno preavviso:
- all’Ufficio di Stato Civile nel caso di matrimonio civile;
- al Parroco o al Ministro di Culto nel caso di matrimonio religioso.

In mancanza della dichiarazione di scelta, il regime cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali dei coniugi e’ della COMUNIONE DEI BENI (art.159 C.C.).
Resta salva comunque, la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali per atto pubblico, in qualsiasi momento, sia prima che dopo, la celebrazione del matrimonio . In questo caso e’ il notaio, che trasmette l’atto al Comune dove e’ avvenuto il matrimonio, per l’annotazione e la conseguente certificazione.
Gli sposi potranno ottenere il rilascio del libretto internazionale di famiglia richiedendolo al Comune in cui sarà celebrato il matrimonio civile o religioso. Il libretto potrà essere richiesto anche successivamente al matrimonio.


INFORMAZIONI PER I CITTADINI NON ITALIANI IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CON RICHIESTA DI PUBBLICAZIONI
- Documento d’identità valido
- Nulla-osta al matrimonio rilasciato dall’Autorità di Rappresentanza dello Stato di appartenenza in Italia (Consolato o Ambasciata). Informarsi alla suddetta Autorità sulle modalità da seguire per il rilascio del Nulla-Osta. La firma del Console o Ambasciatore deve essere legalizzata in Prefettura ; munirsi di marca da bollo da 11 Euro).

Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati:

Belgio; Bosnia Erzegovina; Cipro; Croazia; Danimarca; Francia; Gran Bretagna; Grecia; Irlanda; Liechtenstein; Lussemburgo; Macedonia; Norvegia; Paesi Bassi; Polonia; Portogallo; Rep. Ceca; Rep. Moldova; Serbia-Montenegro (ex Jugoslavia); Slovenia; Spagna; Svezia; Turchia

Se la normativa dello Stato estero lo permette, il Nulla-Osta può essere rilasciato da un’Autorità competente nello Stato di appartenenza (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l’Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all’estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall’Autorità italiana nello stesso Stato (Consolato o reparto consolare dell’Ambasciata d’Italia).

Il cittadino di nazionalità austriaca, lussemburghese, olandese, portoghese, spagnola, svizzera, turca e tedesca deve produrre il certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dall’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza (appartenenza) nello Stato di origine (esente da legalizzazione).

Il cittadino di nazionalità statunitense deve produrre:

- dichiarazione giurata davanti al Console degli Stati Uniti d’America in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura, munirsi di marca da bollo da 11 Euro;

- atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) con due testimoni, redatto davanti all’Autorità italiana competente: Console Italiano all’Estero, Tribunale o Notaio.

Il cittadino di nazionalità australiano deve produrre:

- dichiarazione giurata davanti al Console Australiano in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura, munirsi di marca da bollo da 11 Euro);

- atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) con quattro testimoni, redatto davanti all’Autorità italiana competente (all’estero il Console Italiano).

 

Il nulla-osta deve indicare: che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio, stato libero. Per la donna divorziata o vedova occorre, inoltre, la data di scioglimento del matrimonio. (N.B. Se il cittadino è iscritto all’anagrafe di un Comune italiano indicare, come residenza, detto Comune; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe italiana indicare il Comune di residenza all’estero).

Se il cittadino è residente o domiciliato in Italia, è soggetto alla pubblicazione di matrimonio, e deve produrre anche l’atto di nascita.

Qualora il nulla-osta comprenda anche le generalità dei genitori non è necessario l’atto di nascita.

Per la donna divorziata o vedova da meno di 300 giorni occorre l’autorizzazione del Tribunale.

Se lo straniero non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un traduttore–interprete (maggiorenne) sia alla richiesta di pubblicazioni che durante la celebrazione, munito di un documento d’identità;

E’ esente dalla legalizzazione l’atto di nascita redatto su modulo internazionale (plurilingue), rilasciato dall’Autorità competente nello Stato d’origine, purché tale Stato abbia aderito alla convenzione internazionale in merito.

Lo straniero che intende riconoscere un figlio naturale deve presentare dichiarazione di nulla osta al riconoscimento rilasciata dall’autorità consolare del proprio Paese in Italia debitamente legalizzata in Prefettura.

Lo straniero che risulta “RIFUGIATO POLITICO” deve presentare:

1) certificato rilasciato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma, via Caroncini, 19 tel. 06/802121 (telefonare prima per appuntamento);
2) copia atto di notorietà con 2 testimoni effettuato presso il Tribunale;
3) documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico;
4) documento d'identità valido.

 
Comune di Cortona - Piazza della Repubblica, 3 - Cortona - Tel. 0575 6371 (centralino) - info@comunedicortona.it