Informazioni
per :
- Cittadini italiani di cui almeno uno
residente a Cortona interessati a contrarre matrimonio
civile, religioso concordatario (cattolico) o di altri culti
acattolici ammessi dallo Stato Italiano;
- Stranieri residenti o domiciliati o non residenti
ma che contraggono il matrimonio con un cittadino italiano
residente
I nubendi devono trovarsi nella libertà
di stato per poter contrarre matrimonio, (articolo
86 del codice civile) occorre quindi :
- Fissare un appuntamento con il responsabile del procedimento
per la richiesta di pubblicazione di matrimonio alla quale
devono intervenire entrambi gli sposi ( o persona munita
di procura speciale risultante da scrittura privata) ;
- Chi ha già in corso o ha necessità di cambiare
residenza da un Comune ad un altro, deve avvertire immediatamente
l’Ufficio di Stato Civile;
- Chi intende risposarsi (già vedovo o divorziato
o matrimonio annullato ) deve accertarsi che gli atti allo
Stato Civile e all’Anagrafe rispettivamente, del Comune
di nascita e di residenza siano aggiornati;
- Il cittadino italiano nato all’estero deve accertarsi
che il proprio atto di nascita sia già trascritto
in Italia;
- La documentazione viene acquisita d'ufficio
I cittadini stranieri inoltre, devono attenersi a quanto
più avanti riportato
Il giorno dell’appuntamento:
- Devono presentarsi muniti di un documento
valido d’identità ( preferibilmente la carta
d’identità) e codice fiscale e 1 Marca da bollo
da € 11,00 se gli sposi sono entrambi residenti
in Cortona o 2 Marche da bollo da € 11,00 se uno
degli sposi è residente fuori Cortona.
- Per il matrimonio cattolico produrre la richiesta del
Parroco;
- Per i culti ammessi, produrre la richiesta del Ministro
di Culto con l’attestazione della nomina da parte
del Ministero degli Interni Italiano escluso alcuni culti
per cui e’ necessario chiedere informazioni più
dettagliate;
- Il minorenne, che ha compiuto 16 anni e non ancora 18,
necessita del provvedimento di ammissione al matrimonio
del Tribunale dei Minorenni con certificazione della Corte
d'Appello
- La donna in stato libero da meno di 300 giorni ( vedova
o matrimonio annullato) necessita dell’autorizzazione
del Tribunale;
- La donna divorziata da meno di 300 giorni deve contattare
immediatamente l’ Ufficio dello Stato Civile al fine
di stabilire se necessita dell’autorizzazione del
Tribunale di cui sopra;
- Per i richiedenti che siano parenti, affini
tra loro (zio/a – nipote, cognato/a, ecc.) , (art.
87 C.C.), occorre il decreto del Tribunale di autorizzazione
al matrimonio.
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Termini della Pubblicazione (
8 giorni + 3 ).
Decorso il termine della Pubblicazione, per
i matrimoni da celebrare in forma religiosa, l’Ufficio
rilascerà :
- certificato di eseguite pubblicazioni per il Parroco;
- autorizzazione per il Ministro di Culto.
Per effettuare la celebrazione del matrimonio
con rito civile, vedi come sposarsi
a Cortona
Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio
con rito civile in un altro Comune devono presentare apposita
domanda al Sindaco (in bollo) con motivata richiesta. La
delega verrà rilasciata al Sindaco del Comune prescelto
per la celebrazione, a pubblicazione avvenuta.
Il matrimonio dovrà essere celebrato
entro 180 giorni dall’ottavo giorno di pubblicazione.
SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE
La scelta del regime patrimoniale
di SEPARAZIONE DEI BENI (art. 162 C.C. o la scelta della
legge applicabile ai rapporti patrimoniali, art.30 legge
228/95) può essere dichiarata nell’atto di
celebrazione del matrimonio previo opportuno preavviso:
- all’Ufficio di Stato Civile nel caso di matrimonio
civile;
- al Parroco o al Ministro di Culto nel caso di matrimonio
religioso.
In mancanza della dichiarazione di scelta,
il regime cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali
dei coniugi e’ della COMUNIONE DEI BENI (art.159 C.C.).
Resta salva comunque, la possibilità di stipulare
convenzioni matrimoniali per atto pubblico, in qualsiasi
momento, sia prima che dopo, la celebrazione del matrimonio
. In questo caso e’ il notaio, che trasmette l’atto
al Comune dove e’ avvenuto il matrimonio, per l’annotazione
e la conseguente certificazione.
Gli sposi potranno ottenere il rilascio del libretto
internazionale di famiglia richiedendolo al Comune
in cui sarà celebrato il matrimonio civile o religioso.
Il libretto potrà essere richiesto anche successivamente
al matrimonio.
INFORMAZIONI PER I CITTADINI
NON ITALIANI IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CON RICHIESTA DI
PUBBLICAZIONI
- Documento d’identità valido
- Nulla-osta al matrimonio rilasciato dall’Autorità
di Rappresentanza dello Stato di appartenenza in Italia
(Consolato o Ambasciata). Informarsi alla suddetta Autorità
sulle modalità da seguire per il rilascio del Nulla-Osta.
La firma del Console o Ambasciatore deve essere legalizzata
in Prefettura ; munirsi di marca da bollo da 11 Euro).
Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti
Stati:
Belgio; Bosnia Erzegovina; Cipro; Croazia;
Danimarca; Francia; Gran Bretagna; Grecia; Irlanda; Liechtenstein;
Lussemburgo; Macedonia; Norvegia; Paesi Bassi; Polonia;
Portogallo; Rep. Ceca; Rep. Moldova; Serbia-Montenegro
(ex Jugoslavia); Slovenia; Spagna; Svezia; Turchia
Se la normativa dello Stato estero lo permette, il Nulla-Osta
può essere rilasciato da un’Autorità
competente nello Stato di appartenenza (accertarsi della
competenza contattando il Consolato o l’Ambasciata
in Italia). I documenti rilasciati all’estero devono
essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall’Autorità
italiana nello stesso Stato (Consolato o reparto consolare
dell’Ambasciata d’Italia).
Il cittadino di nazionalità austriaca,
lussemburghese, olandese, portoghese, spagnola, svizzera,
turca e tedesca deve produrre il certificato di capacità
matrimoniale, rilasciato dall’Ufficio dello Stato
Civile del Comune di residenza (appartenenza) nello Stato
di origine (esente da legalizzazione).
Il cittadino di nazionalità statunitense
deve produrre:
- dichiarazione giurata davanti al Console
degli Stati Uniti d’America in Italia, la cui firma
deve essere legalizzata in Prefettura, munirsi di marca
da bollo da 11 Euro;
- atto di notorietà (deve indicare
che il cittadino può contrarre il matrimonio in base
alla legge dello Stato di appartenenza) con due testimoni,
redatto davanti all’Autorità italiana competente:
Console Italiano all’Estero, Tribunale o Notaio.
Il cittadino di nazionalità australiano
deve produrre:
- dichiarazione giurata davanti al Console
Australiano in Italia, la cui firma deve essere legalizzata
in Prefettura, munirsi di marca da bollo da 11 Euro);
- atto di notorietà (deve indicare
che il cittadino può contrarre il matrimonio in base
alla legge dello Stato di appartenenza) con quattro testimoni,
redatto davanti all’Autorità italiana competente
(all’estero il Console Italiano).
Il nulla-osta deve indicare: che non vi sono
impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di
appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza,
residenza e domicilio, stato libero. Per la donna divorziata
o vedova occorre, inoltre, la data di scioglimento del matrimonio. (N.B.
Se il cittadino è iscritto all’anagrafe di
un Comune italiano indicare, come residenza, detto Comune;
se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe
italiana indicare il Comune di residenza all’estero).
Se il cittadino è residente o domiciliato
in Italia, è soggetto alla pubblicazione di matrimonio,
e deve produrre anche l’atto di nascita.
Qualora il nulla-osta comprenda anche le generalità
dei genitori non è necessario l’atto di nascita.
Per la donna divorziata o vedova da meno di 300 giorni occorre
l’autorizzazione del Tribunale.
Se lo straniero non conosce perfettamente
la lingua italiana, deve farsi assistere da un traduttore–interprete
(maggiorenne) sia alla richiesta di pubblicazioni che durante
la celebrazione, munito di un documento d’identità;
E’ esente dalla legalizzazione l’atto
di nascita redatto su modulo internazionale (plurilingue),
rilasciato dall’Autorità competente nello Stato
d’origine, purché tale Stato abbia aderito
alla convenzione internazionale in merito.
Lo straniero che intende riconoscere un figlio
naturale deve presentare dichiarazione di nulla osta al
riconoscimento rilasciata dall’autorità consolare
del proprio Paese in Italia debitamente legalizzata in Prefettura.
Lo straniero che risulta “RIFUGIATO
POLITICO” deve presentare:
1) certificato rilasciato dall’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite in Roma, via Caroncini,
19 tel. 06/802121 (telefonare prima per appuntamento);
2) copia atto di notorietà con 2 testimoni effettuato
presso il Tribunale;
3) documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato
politico;
4) documento d'identità valido.
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